Sabato 18 Maggio 2024

15.12.19 02 Pramollo Nassfeld, nuova seggiovia RudnigsattelbahnQuando una storia finisce male, non finisce e basta. Lascia dietro di sé contenziosi giudiziari e contumelie personali, che possono durare per mesi o per anni. Questo accade anche nei rapporti tra società e istituzioni.

Ne è un esempio la vicenda Pramollo-Nassfeld, di cui abbiamo scritto più volte in questo blog. Ci riferiamo al progetto di collegamento funiviario da Pontebba al comprensorio sciistico situato in territorio austriaco, subito al di là del passo. Si trattava di un “project financing”, che aveva come soggetti principali da un lato la Regione Friuli Venezia Giulia e dall’altro la Doppelmayr Italia srl, controllata dalla Doppelmayr austriaca, leader mondiale nella costruzione di impianti a fune.

Il braccio di ferro tra Regione e società impiantistica circa le garanzie da prestare per la realizzazione era durato un tempo infinito. Finché nell’autunno del 2017 Trieste aveva posto alla Doppelmayr un ultimatum, che la società austriaca aveva lasciato cadere. Inevitabile conseguenza il ritiro della Regione e la morte del “project financing”.

Capitolo chiuso? No, come abbiamo detto. La Doppelmayr aveva fatto causa alla Regione, chiedendo un risarcimento dei danni subiti e l’altro ieri il Tribunale amministrativo regionale ha emesso la sua sentenza, di cui ha riferito ieri nel “Messaggero Veneto” la collega Luana de Francisco”. Riproponiamo qui sotto il suo articolo.

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Si era impegnata in un’operazione da oltre 80 milioni di euro destinata a dare nuovo slancio turistico a Pontebba e alla sua vallata, attraverso il collegamento al comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld con un impianto a fune lungo 8 chilometri. Ma poi, dopo le strette di mano e la sottoscrizione delle prime bozze di convenzione, la Doppelmayr Italia srl aveva alzato l’asticella delle pretese e disatteso gli accordi. E così, il “project financing” si era arenato, rimanendo appeso per anni al filo della fideiussione di 10 milioni di euro che avrebbe dovuto garantire le «obbligazioni di manutenzione e gestione assunte dal concessionario».

Svanito il sogno di inaugurare l’opera entro la fine del 2016, la Regione si era vista costretta a revocare la dichiarazione di «pubblico interesse» del progetto – e, quindi, a procedere con la pubblicazione del bando di gara per la selezione del concessionario – e a difendersi dalla battaglia giudiziaria che il privato, tutt’altro che rassegnato, le aveva scatenato contro.

Ieri (lunedì), la sentenza con cui il Tribunale regionale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, presieduto dal giudice Oria Settesoldi, ne ha respinto il ricorso, rigettando la richiesta di risarcimento di oltre 15 milioni di euro e qualsiasi altra forma di indennizzo chiesti dalla Doppelmayr a ristoro dei presunti danni patiti, ha chiuso la vicenda con una risposta che non lascia margini di dubbio rispetto alla «legittimità» della scelta operata dall’amministrazione regionale – passata nel frattempo attraverso tre Giunte (Tondo, Serracchiani e Fedriga) – e all’«inaffidabilità» del privato «rispetto agli impegni convenzionali assunti».

Un successo su tutto il fronte, che porta la firma degli avvocati Roberto Paviotti (a suo tempo incaricato dalla presidente Serracchiani) ed Ettore Volpe (dell’ufficio legale della Regione).

«La riscontrata alterazione dell’equilibrio del Piano economico finanziario (quello presentato dalla Doppelmayr, ndr) – si legge nella sentenza a firma del giudice estensore Manuela Sinigoi – e l’incertezza sull’assetto dei complessivi obblighi delle parti hanno reso non più attuale l’interesse pubblico originariamente individuato nella realizzazione dell’intervento, rendendone necessaria una nuova valutazione». Valutazione peraltro «non assolutamente sindacabile da questo giudice, in quanto attinente al merito di scelte ampiamente discrezionali e, in ogni caso, correlata e conseguente alla evidenziata mancanza del “presupposto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intera operazione”».

Nel censurare l’operato della Regione e chiedere l’annullamento della deliberazione di Giunta n. 481 del 9 marzo 2018, la ricorrente aveva accusato l’amministrazione di averle negato lo «sforzo collaborativo» richiesto nelle operazioni di partenariato pubblico-privato. «Doppelmayr – rimarca invece il Tar – non può che imputare a sé di avere male inteso la portata delle condizioni cui la Regione ha subordinato la compartecipazione finanziaria pubblica. Né – aggiungono i giudici – pare sinceramente che potesse esigersi dalla Regione un maggiore sforzo economico con l’incremento di ulteriori 10 milioni di euro».

Luana de Francisco

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